STATUTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione.

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione “ COOPERATIVA EQUO MERCATO “ Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 2 Sede sociale.

La società ha sede in Cantù (CO) - Via Carcano, 23.

Art. 3 Oggetto sociale.

La società è basata sui principi della mutualità e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001.

In relazione a ciò la cooperativa si propone di operare nell'ambito di un progetto di commercio nazionale ed internazionale equo e solidaristico, in particolare modo attivando rapporti commerciali con gruppi e cooperative di produttori e trasformatori autogestionari, volti a favorire ed avviare reali processi di affrancamento dal sottosviluppo e di autosviluppo economico e sociale , cercando nel contempo di contribuire alla creazione di una nuova coscienza critica e solidaristica nei consumatori..

La Cooperativa ha per oggetto:

·  l'importazione, la diffusione, la vendita e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, proveniente da cooperative e/o gruppi di produttori economicamente svantaggiati, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da organismi internazionali di coordinamento del commercio equo e solidale;

·  la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di libri, riviste, giochi, posters, audiovisivi e qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, che trattino tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità, ad un consumo critico, alla e all'ecologia;

·  lo svolgimento di una capillare opera di formazione, informazione e controinformazione dell'opinione pubblica italiana, a tutti i livelli, sulla realtà e sulle problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico economici tra il Nord e il Sud del mondo, sulle situazioni storico umane dei produttori e dei paesi d'origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologica e culturali dei prodotti commercializzati e sulla filosofia del commercio equo e solidale avviato nel nostro paese;

·  la diffusione della solidarietà tra i popoli attraverso ogni tipo di strumento informativo e/o culturale (mostre, bancarelle, fiere, incontri-dibattito, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani etc.);

·  la promozione sull'intero territorio nazionale di cooperative e/o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo sociale la diffusione del progetto del commercio equo e solidale;

·  la collaborazione e la ricerca dì forme di integrazione e/o coordinamento con organismi locali, nazionali e/o internazionali di commercio equo e solidale e di cooperazione e di solidarietà internazionale, volti a favorire autonomi processi di autosviluppo economico e sociale ;

·  la formazione compartecipata di corsi formativi per cooperatori.

Per il raggiungimento dei propri scopi la cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente,  interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e  concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,  finanziaria, commerciale,  amministrativa ritenute necessarie od utili al conseguimento dell’oggetto sociale o connesse, sia direttamente che indirettamente, agli scopi statutari, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri Soci o di soggetti terzi.

A solo titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà pertanto:

·  assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l’ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

·  promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci;

·  costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

·  concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società aderisce, nonché a favore di altre società cooperative o loro consorzi;

·  partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

Art. 4 Durata.

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Capitale sociale.

Il Capitale sociale è variabile entro la misura stabilita dalle leggi in materia e diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 Numero dei Soci. Quote sociali.

Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. Al singolo socio è permesso possedere una singola quota. Il possesso della quota implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente statuto sociale ed alle deliberazioni e regolamenti dell'Assemblea prese in conformità di legge e di statuto anche se anteriori al possesso.

Art. 7 Categorie di Soci.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nella condizione di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

·  soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

·  soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente;

·  persone giuridiche, pubbliche o private, nonché associazioni ed enti con ordinamento democratico, nei cui statuti sia previsto la realizzazione, il finanziamento e lo sviluppo delle attività che costituiscono l’oggetto sociale della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142 / 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono, inoltre, essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che, condividendo fini e metodi della Società, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed interpretative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale.

I soci sovventori hanno diritto ad un voto in assemblea a prescindere dai conferimenti comunque versati. Hanno diritto alla remunerazione del capitale conferito nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci.

Art. 8 Domanda di ammissione a Socio.

Chiunque intenda essere ammesso a socio della Cooperativa deve presentare una domanda al Consiglio di Amministrazione della Società. Tale domanda dovrà esplicitamente contenere:

·  l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza;

·  attività professionale effettivamente esercita in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

·  il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

·  l'impegno ad osservare che le disposizioni contenute nello Statuto ed in eventuali regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;

·  l'impegno al versamento della quota sottoscritta.

Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso recesso e restituzione dei conferimenti.

Art. 9 Accoglimento della domanda di ammissione al socio.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio delibera il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di motivare l'eventuale diniego, nella comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo art. 15.

Il nuovo socio dovrà provvedere entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione al versamento della quota sottoscritta, del relativo sovrapprezzo deliberato a norma del successivo art. 19 ed al versamento della tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione,qualora lo ritenga opportuno.

Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

Art. 10 Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati:

·  a concorrere alla gestione dell’impresa cooperativa con le modalità previste all’articolo 1 comma 1 delle Legge 142/2001, ed, in particolare:

o     partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;

o     partecipando all’elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;

o     contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

o     mettendo a disposizione le proprie capacità professionali;

·  all'effettuazione dei versamenti richiesti in forza del presente Statuto o da deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;

·  ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;

·  ad assumere tutte le obbligazioni previste dallo statuto nonché quelli deliberati dagli organi sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

·  a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

·  a mantenere, per quanto attiene alla vita interna della Società, un comportamento irreprensibile consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

E’ fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente nonché senza espresso assenso dell'organo di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti di imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società Cooperativa, è ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

Art. 11 Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde a causa di morte, recesso, decadenza o esclusione.

Art. 12 Morte del socio.

Nel caso di morte del Socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale sottoscritta, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 17, salvo la loro responsabilità a norma di legge. Gli eredi del socio defunto decadono da tale diritto, qualora lo stesso non venga esercitato nel termine di un anno. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal Socio defunto saranno incamerate dalla Società e devolute al fondo di riserva legale.

Art. 13 Recesso del Socio.

Il Socio, fatto salvo quanto disposto articolo 8, ultimo comma, per il Socio sovventore, potrà recedere dalla Società unicamente nei seguenti casi:

·  qualora ricorrano le fattispecie per le quali il recesso è ammesso dalla Legge;

·  qualora abbia perduto i requisiti obbligatori per l’ammissione;

·  qualora venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al   raggiungimento degli scopi sociali;

·  qualora ne faccia esplicita richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di recesso deve essere prestata mediante lettera raccomandata, ovvero brevi mani, al Consiglio d'Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge o del presente Statuto, legittimano il recesso, motivando l’eventuale diniego.

Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 14 Decadenza del Socio.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

·  verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate all’articolo 8;

·  abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l’ammissione;

·  venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente articolo 10, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale;

·  acquisisca i diritti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 15 Esclusione del Socio.

Il Socio potrà essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, unicamente nelle seguenti circostanze:

·  qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;

·  qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell’articolo 2286c.c.;

·  qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società;

·  qualora nell’esecuzione della propria attività, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall’Art. 1453 e seguenti c.c. o che non dia esecuzione, o dia esecuzione parziale od insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto;

·  qualora svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, più semplicemente, contrastanti con gli interessi sociali o, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società;

·  qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata una istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

·  qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

·  qualora non partecipi senza giustificato motivo, a tre assemblee consecuitve;

·  qualora nell’ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso, per una delle motivazioni previste nel regolamento approvato dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 142 / 2001;

·  qualora il rapporto di lavoro con il socio venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l’esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell’esclusione ed avergli concesso un termine di 10 giorni per presentare eventuali contro deduzioni.

Art. 16 Comunicazioni e ricorsi.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 9, 13, 14, 15 devono essere portate a conoscenza degli interessati in forma scritta, a mezzo lettera raccomandate ovvero consegnate a mano.

Avverso tali deliberazioni può essere proposto ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 39, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di giorni 10 dal ricevimento della deliberazione.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 17 Liquidazione della quota sociale.

Il socio receduto, decaduto od escluso, nonché gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione delle quote sociali sottoscritte.

Tale liquidazione dovrà essere disposta dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

·  la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale della quota stessa;

·  le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota, tassa di ammissione o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;

·  Il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è sciolto.

Art. 18 Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

a)              dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, aventi ciascuna valore nominale pari a Euro100 (cento);

b)              dal fondo costituito per l’accertamento del sovrapprezzo delle quote di cui al successivo art. 19;

c)              dal fondo di riserva legale di cui al successivo art. 20;

d)              dal fondo di riserva statutario di cui al successivo art. 21;

e)               da qualsiasi altra riserva o fondo che l’Assemblea riterrà opportuno costituire.

Tutte le riserve e i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuite o ripartite tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all’atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 16.12.1977, n° 904.

Art. 19 Fondo sovrapprezzo azioni.

Il Consiglio di Amministrazione procederà annualmente, sulla base dell’ultimo bilancio approvato ed in considerazione dell’entità delle riserve patrimoniali della Società, ad accertare l’entità del sovrapprezzo delle quote sociali, rispetto al loro valore nominale, dovuto:

·  dai nuovi Soci, a norma del precedente art.9;

·  dai soci che intendano sottoscrivere nuove quote sociali, nel corso dell’esistenza della Società.

Art. 20 Fondo di riserva legale.

Il fondo di riserva legale è costituito:

a)              dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui al successivo art.25;

b)              dalle quote sociali non rimborsate ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 21 Fondo di riserva statutario.

Il fondo di riserva statutario, è costituito:

a)              dai versamenti effettuati dai soci all’atto dell’adesione, a norma del precedente art.9;

b)              dai contributi versati dai Soci a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a norma del precedente art.10;

c)              dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui al successivo art.25;

Il fondo di riserva statutario è destinato a sostenere le iniziative e le azioni volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 22 Intrasferibilità delle quote sociali.

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, ne essere cedute, nemmeno ad altri Soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i Soci sovventori.

Art. 23 Trattamento economico dei soci lavoratori.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori sarà disciplinato, in conformità a quanto disposto dalla Legge 142/2001,  sulla base di un apposito Regolamento attuativo del presente Statuto redatto con le modalità ed ai sensi dell’articolo 6 della Legge 142/2001.

Al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 lettera b) della Legge 142 / 2001, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, un trattamento economico ulteriore a favore dei soci, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio, oppure mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 24 Esercizio sociale.

L’esercizio sociale va dall’ 1 luglio al30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio dell’esercizio e dei documenti obbligatori, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione, dovrà indicare con spiegazione particolare i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 25 Destinazione dell'eccedenza attiva.

L’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio delibera altresì sulla destinazione dell’eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l’esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, come previsto al precedente art.23 destinandola come segue:

a)              per una quota non inferiore al 20% a costituire ed alimentare il fondo di riserva legale;

b)              per una quota non inferiore a quanto previsto dalle Leggi vigenti a costituire ed incrementare il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative.

La parte residua dell’eccedenza attiva potrà essere destinata:

a)              a remunerare, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge 31/ 1/ 92 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative, le azioni nominative trasferibili in possesso dei soci sovventori, qualora esistenti;

b)              a remunerare il capitale sociale versato dai Soci, assegnando a questo un dividendo non superiore alla percentuale ammessa dalle disposizioni di Legge ai fini della presunzione della sussistenza dei requisiti mutualistici;

c)              a rivalutare a titolo gratuito il capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge 31/ 1/ 92 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative;

d)              a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o a qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costituire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell’Art.2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.

L’Assemblea può, tuttavia deliberare che la parte residua, ottenuta dopo aver destinato il venti per cento a Riserva Legale e la percentuale prevista dalle Leggi in vigore per il Fondo per lo Sviluppo del movimento cooperativistico, sia destinata al Fondo di Riserva Statutario.

Art. 26 Organi sociali.

Sono Organi della Società:

·  l’Assemblea dei Soci;

·  il Consiglio di Amministrazione;

·  il Presidente;

·  il Collegio dei Sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di Legge o nominato dall’Assemblea dei Soci;

Art. 27 Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria assolve i seguenti compiti:

·  approva il bilancio dell’esercizio deliberando sulla destinazione dell’eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;

·  nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale ;

·  approva i regolamenti interni attuativi del presente Statuto;

·  delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

·  delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Società riservato alla sua competenza dalla Legge, dall’atto costitutivo o dello Statuto, nonché su ogni materia sottoposta al suo esame dagli amministratori

L’Assemblea straordinaria assolve ai seguenti compiti:

·  delibera sulle modifiche statutarie della Società, nonché su tutte le materie riservate alla Sua competenza dalla Legge;

·  delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 28 Assemblea dei Soci. Convocazioni.

 L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo, purché sul territorio della Repubblica Italiana:

·  almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, oppure qualora particolari esigenze lo richiedano, in un termine in ogni caso superiore a sei mesi.

·  ogni qual volta ne faccia espressa richiesta il Collegio Sindacale o un numero di soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci.

In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta o mediante posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita ai soci, all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o a mezzo di posta ordinaria qualora il socio ne sia sprovvisto e ne faccia esplicita richiesta, da inviarsi agli stessi soggetti sopra indicati almeno quindic giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nell'elenco dei soci.

A tal fine il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco consegnatogli dal fornitore di accessi internet (provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Il consiglio di amministrazione potrà utilizzare a sua discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune, dirette a meglio diffondere tra tutti i soci l'avviso di convocazione.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 Assemblea dei soci. Validità e deliberazioni.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è valida qualora siano presenti, in proprio o per delega valida, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque numero di soci sia presente o rappresentato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei voti dei presenti o rappresentati.

Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato o la trasformazione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.

Art. 30 Assemblea dei soci. Diritto di voto.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano, anche quando si tratta dell'elezione di cariche sociali.

Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci che risultino:

·  regolarmente iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi,

·  in regola con i versamenti nei confronti della Società.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, non amministratore e sindaco, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 Assemblea dei soci. Presidenza e verbali.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere persona anche non socia.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Art. 32 Consiglio di Amministrazione. Composizione e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a undici membri eletti dall'assemblea.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe preferibilmente rappresentare tutte le categorie di Soci, ivi compresi i Soci sovventori nella misura massima della metà dei membri del Consiglio.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un Presidente ed uno Vice Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il pare del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, avente carattere continuativo, in favore delle Società.

Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del consiglio a cui partecipano.

E' inoltre previsto il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione degli incarichi eventualmente espletati a richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci.

Art. 33 Consiglio di Amministrazione. Convocazione e validità delle sedute e delle deliberazioni.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile o vi sia materia su cui discutere e deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

La convocazione sarà fatta o mediante posta elettronica, non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione, o a mezzo di posta ordinaria qualora gli stessi ne siano sprovvisti o ne facciano esplicita richiesta.

A tal fine il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco consegnatogli dal fornitore di accessi internet (provider) che tutti abbiano ricevuto l'avviso.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

Art. 34 Attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelle materie che la Legge o il presente Statuto riservano alla competenza dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo :

a)              convoca l'Assemblea dei Soci;

b)              redige i Bilanci preventivo e consuntivo della Società e i programmi di attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

c)              compila eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d)              delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi determinare i prezzi, condizioni di pagamento e ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;

e)              stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) può conferire procure speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

g)              assume e licenzia il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h)              delibera l'adesione della Società ad organismi associativi e consortili, l’assunzione di partecipazioni in altre società per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti e o iscritte in appositi albi o elenchi;

i) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

j) delibera di istituire succursali, agenzie ed uffici, ove necessario per migliorare l'attività sociale in favore dei soci;

k)              delibera circa l'impiego dei fondi Sociali e su tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;

l) definisce  i programmi e l'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori stabilendone le mansioni;

Il Consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo al suo interno o tra persona estranea, al segretario può essere riconosciuto un compenso determinato dal Consiglio stesso.

Art. 35 Consiglio di Amministrazione. Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché ad impiegati della società.

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 36 Consiglio di Amministrazione. Sostituzione degli Amministratori.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei sostituti dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea, coinciderà con quella degli amministratori sostituiti.

I Soci Sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte il loro conferimento a terzi nel corso del loro mandato o chiedano il recesso dalla società, decadono dall'incarico di amministratore.

Art. 37 Collegio Sindacale. Composizione.

Il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di Legge o nominato dall’Assemblea, si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, scelti tra soggetti, soci e non, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale, nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 38 Collegio Sindacale. Compiti.

Al Collegio Sindacale, spettano tutti i compiti definiti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 39 Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Como.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale, fra l'altro le decisioni sulle legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, pena di decadenza, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del CPC.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, salvo nei casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Art. 40 Requisiti mutualistici.

E' vietata la distribuzione ai soci di dividenti in misura superiore a quella stabilita dalla Legge.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci durate la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate a i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92.

Le clausole mutualistiche sovra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 41 Scioglimento.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dal precedente art.26 penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i relativi poteri.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 42 Norme generali.

Il rapporto sociale tra la Società ed i Soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti, cui si fa esplicito riferimento.